L’iperammortamento dentale 2026 può rappresentare un’opportunità concreta per gli studi odontoiatrici organizzati in forma d’impresa che intendono investire in nuove tecnologie digitali e interconnesse.
Scanner intraorali, fresatrici, stampanti 3D, software e sistemi integrati possono entrare nella valutazione, purché il singolo investimento rispetti i requisiti tecnici e fiscali stabiliti dalla normativa.
L’agevolazione non consiste in un contributo a fondo perduto e non genera un credito d’imposta da compensare tramite F24. Permette invece di maggiorare fiscalmente il costo dei beni agevolabili, aumentando le quote deducibili dal reddito d’impresa.
La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 ed è regolata dalla Legge di Bilancio 2026 e dal decreto attuativo del 7 maggio 2026. La piattaforma del GSE per la prenotazione delle agevolazioni è operativa dal 12 giugno 2026. (Ministero dell’Interno)
L’iperammortamento reintroduce il meccanismo della maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi.
A differenza dei precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0, il beneficio:
Il bene continua a essere contabilizzato al suo costo effettivo. La maggiorazione opera invece in via extracontabile, ai soli fini delle imposte sui redditi. (Fonte: Ministero dell’Interno)
Per uno studio odontoiatrico, il vantaggio non coincide quindi con un rimborso immediato: si distribuisce negli esercizi fiscali durante i quali vengono dedotte le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria.
L’agevolazione è destinata alle imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti, indipendentemente da:
Il requisito centrale è la produzione di reddito d’impresa. (Fonte: Ministero dell’Interno)
Nel settore odontoiatrico, la sola denominazione di studio professionale, società o STP non permette quindi di stabilire automaticamente l’accesso al beneficio.
Occorre verificare con il proprio commercialista:
I professionisti che producono esclusivamente reddito di lavoro autonomo non rientrano, in quanto tali, tra i destinatari di una misura riservata ai titolari di reddito d’impresa.
Attenzione. Prima di programmare l’investimento è opportuno verificare l’accesso all’agevolazione con il commercialista o il consulente fiscale dello studio. La forma societaria, da sola, potrebbe non essere sufficiente a determinare il trattamento tributario applicabile.
L’iperammortamento non riguarda genericamente tutte le apparecchiature tecnologiche acquistate da uno studio dentistico.
Per essere agevolabile, il bene deve essere:
Gli Allegati IV e V sostituiscono e aggiornano i precedenti Allegati A e B della disciplina Industria 4.0. (Fonte: Ministero dell’Interno)
Nel settore dentale possono essere sottoposti a verifica, per esempio:
L’appartenenza a una di queste categorie non rende automaticamente il prodotto agevolabile. La verifica deve riguardare il modello specifico, le sue caratteristiche tecniche, il modo in cui viene utilizzato e la presenza dei requisiti di interconnessione richiesti.
L’interconnessione distingue un bene semplicemente digitale da un sistema potenzialmente riconducibile alla trasformazione 4.0.
In termini generali, un bene interconnesso deve poter:
In uno studio odontoiatrico, l’interconnessione può riguardare, per esempio, il passaggio dei dati dalla scansione intraorale alla progettazione CAD, dal software alla fresatrice o alla stampante 3D, oppure lo scambio digitale con il laboratorio odontotecnico.
La semplice presenza di una connessione Wi-Fi, Ethernet o USB non prova, da sola, il rispetto del requisito. Occorre dimostrare che il bene sia effettivamente inserito in un flusso di dati e in un processo organizzato.
Non esiste una risposta valida per tutti i prodotti.
Uno scanner intraorale, una fresatrice o una stampante 3D dentale possono essere valutati nell’ambito dell’iperammortamento quando:
Per questo motivo è consigliabile coinvolgere prima dell’acquisto:
Una verifica preventiva riduce il rischio di acquistare una tecnologia avanzata che, per configurazione o modalità di utilizzo, non soddisfa tutti i requisiti dell’agevolazione.
Per i beni materiali compresi nell’Allegato IV e per gli investimenti agevolabili destinati all’autoproduzione di energia, la maggiorazione viene applicata per scaglioni:
| Quota di investimento | Maggiorazione del costo |
|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro | 100% |
| Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro | 50% |
Per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, quindi, il costo fiscalmente riconosciuto viene maggiorato del 180%. (Fonte: Ministero dell’Interno)
Supponiamo che uno studio acquisti un bene agevolabile del valore di 10.000 euro.
Con una maggiorazione del 180%:
Questo non significa ricevere 18.000 euro né recuperare automaticamente il 180% della spesa.
Il vantaggio effettivo dipende da diversi fattori, tra cui:
Il risparmio reale deve quindi essere calcolato sul caso specifico dal consulente fiscale.
L’iperammortamento può operare sia sulle quote di ammortamento dei beni acquistati sia sui canoni di locazione finanziaria.
Nel caso dell’acquisto diretto, il beneficio segue il piano fiscale di ammortamento del bene.
Nel leasing, invece, la maggiorazione riguarda la componente fiscalmente rilevante dei canoni, secondo le condizioni previste dalla normativa tributaria.
La scelta tra acquisto e leasing non dovrebbe quindi basarsi soltanto sul prezzo o sulla disponibilità finanziaria immediata.
Occorre valutare anche:
L’accesso all’agevolazione avviene attraverso la piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici.
Le imprese devono trasmettere telematicamente le comunicazioni e le certificazioni relative agli investimenti utilizzando i modelli standardizzati.
La procedura comprende più momenti:
L’impresa comunica il progetto di investimento e prenota l’agevolazione attraverso la piattaforma GSE.
La prenotazione deve riportare i dati richiesti sui beni, sulle spese previste e sulla struttura produttiva interessata.
L’impresa conferma l’investimento e documenta il pagamento degli acconti richiesti.
Dal 21 luglio 2026 è operativa anche la funzione per trasmettere la comunicazione di conferma con gli estremi del pagamento necessario a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. (Fonte: Ministero dell’Interno)
Una volta concluso l’investimento, vengono trasmessi i dati definitivi relativi ai beni, alle spese sostenute, all’entrata in funzione e all’interconnessione.
Il procedimento comprende quindi la prenotazione, l’avanzamento e il completamento dell’investimento. (Fonte: Ministero dell’Interno)
L’effettività e la conformità dell’investimento devono essere dimostrate attraverso:
La perizia deve attestare che il bene possiede i requisiti tecnici richiesti e che l’interconnessione è stata realizzata correttamente.
La certificazione contabile deve invece comprovare l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza con la documentazione dell’impresa. (Fonte: Ministero dell’Interno)
Conviene costruire il fascicolo dell’investimento fin dall’inizio, conservando:
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Tra le categorie da sottoporre a una valutazione tecnica e fiscale possono rientrare:
L’ammissibilità non dipende però dal solo nome commerciale o dalla categoria del dispositivo.
Deve essere verificata sul modello specifico e sul modo in cui viene configurato, interconnesso e utilizzato all’interno dello studio o del laboratorio.
FeniQX può fornire le informazioni commerciali e tecniche disponibili sui prodotti.
La classificazione del bene, la perizia e la valutazione fiscale restano di competenza dei professionisti incaricati dal cliente.
Per ridurre errori e ritardi, è utile procedere in questo ordine:
La pianificazione deve precedere l’acquisto. Intervenire soltanto dopo la consegna del bene può rendere più difficile ricostruire correttamente requisiti, configurazioni e documenti.
L’iperammortamento dentale 2026 può ridurre il costo fiscale degli investimenti destinati alla digitalizzazione dello studio odontoiatrico.
Per utilizzare correttamente il beneficio occorre però coordinare tre aspetti:
Il punto di partenza non è stabilire genericamente se uno scanner, una fresatrice o una stampante 3D siano agevolabili.
Occorre individuare il bene, definire il processo in cui verrà inserito e verificare prima dell’acquisto che l’intero progetto rispetti le condizioni previste.
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La verifica dell’accesso all’iperammortamento, della classificazione del bene e del beneficio fiscale deve essere svolta con il proprio commercialista e con un tecnico abilitato.
La misura è destinata ai titolari di reddito d’impresa. Un dentista che produce esclusivamente reddito di lavoro autonomo non accede all’agevolazione in quanto libero professionista. La posizione deve comunque essere verificata con il commercialista.
Dipende dal trattamento fiscale e dalla qualificazione del reddito prodotto. La sola forma di STP non permette di stabilire automaticamente l’accesso. È necessaria una valutazione specifica.
Può essere sottoposto a verifica quando è riconducibile alle categorie previste, possiede i requisiti tecnici ed è effettivamente interconnesso. La connessione a Internet o al computer non è, da sola, sufficiente.
Una fresatrice può rientrare nella valutazione quando soddisfa i requisiti previsti per i beni strumentali tecnologici e interconnessi. Devono essere verificati il modello, la configurazione e il processo nel quale viene inserita.
Anche le stampanti 3D devono essere valutate caso per caso. Non tutte le stampanti, né tutte le modalità di utilizzo, rispondono automaticamente ai requisiti della misura.
No. La presenza di una connessione tecnica non dimostra di per sé l’interconnessione. Il bene deve scambiare dati all’interno del sistema aziendale o della rete di fornitura secondo quanto richiesto dalla normativa.
La disciplina prevede che la conformità e l’effettività degli investimenti siano comprovate mediante perizia tecnica asseverata e certificazione contabile. (Fonte: Ministero dell’Interno)
La procedura deve essere gestita attraverso la piattaforma GSE, seguendo le fasi e le scadenze previste per la comunicazione preventiva, la conferma e il completamento dell’investimento.
La misura riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. (Fonte: Ministero dell’Interno)
Le informazioni contenute nell’articolo hanno finalità esclusivamente divulgativa e non costituiscono consulenza fiscale, tributaria o tecnica.
La normativa e le istruzioni operative possono essere oggetto di modifiche, integrazioni o chiarimenti successivi. Prima di effettuare un investimento è necessario verificare le disposizioni vigenti con il proprio commercialista, con il tecnico incaricato della perizia e attraverso i canali ufficiali del MIMIT e del GSE (vedi fonti nel paragrafo seguente).
Articolo redatto anche sulla base dell’approfondimento “Il ritorno dell’iperammortamento: una nuova opportunità anche per gli studi odontoiatrici” di Alessandro Terzuolo e Umberto Terzuolo, pubblicato su Doctor OS il 15 giugno 2026 .
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